Mini-Corso Gratuito a Puntate: "Investire in Immobili"

Stufe a Pellet. ..sono convenienti?





tutti che parlano di incentivi e di risparmio ed ora che l'inverno e' alle porte occorre darsi una mossa..

diamo un occhiata alle Stufe a Pellet.

cosa sono, come funzionano ma sopratutto....

Conviene?


da Altroconsumo.

Anche se il prezzo è in ascesa, il pellet può consentire ancora risparmi importanti sul riscaldamento. L'acquisto di stufe e caldaie apposite, infatti, gode di diversi tipi di incentivi, primo tra tutti la detrazione del 50% sotto forma di detrazione Irpef (10 rate di pari importo in 10 anni). C'è poi il conto termico, un contributo variabile in base alla zona climatica e alla potenza installata, erogato in due anni che però si rivolge solo alle sostituzioni di apparecchi già installati: stufe a legna o vecchie stufe a pellet e, per le caldaie, caldaie a biomassa o a gasolio e, solo per le aziende agricole, GPL.

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Quanto costa il pellet

Il prezzo del pellet ha variazioni stagionali: generalmente è più basso nel periodo che va da maggio a luglio, ha un rincaro verso agosto e si stabilizza in inverno. In questo momento, un sacco da 15 kg costa tra i 4,80 e i 5,50 euro, decisamente più caro rispetto allo stesso periodo del 2012: i media tra i 3,60 e i 4 euro a sacco. Per dare un'indicazione temporale (indipendente dalle dimensioni del locale, potenza della stufa, temperatura interna ed esterna) con un kg di pellet si avrà circa un'ora di riscaldamento. Diciamo che, calcolando qualche ora di spegnimento della stufa, un sacco da 15 kg può durare due giorni.

Quanto mi fa risparmiare?

Paragonando una stufa a pellet ad alto rendimento e una caldaia tradizionale a metano, possiamo dire che, scegliendo il pellet, il risarmio c'è. Se si spunta un buon prezzo di pellet (un sacco d 15 kg con costo inferiore ai 5 euro), si può anche risparmiare più di 50 euro alla fine della stagione, rispetto a una caldaia a metano tradizionale, per un locale di circa 30 metri quadri. Se, invece, si acquista una stufa meno prestante o non la si tiene ben regolata, il risparmio viene vanificato. Confrontato con gasolio e Gpl, il risparmio è superiore e si attesta intorno ai 200 euro.

Detrazioni Fiscali e Ristrutturazioni








in molti ancora si chiedono dove investire il proprio denaro.

Ve lo diciamo noi!

nella vostra casa.

mai come ora l'investimento per migliorare la qualità termica della vostra abitazione e' da ritenersi un ottimo investimento.

andiamo a vedere cosa ci dice Altroconsumo in merito alle detrazioni


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Ristrutturazioni e detrazioni

Quanto puoi detrarre

È possibile detrarre dalle imposte della dichiarazione dei redditi una parte delle spese che hai sostenuto per ristrutturare casa.
  • Per le spese sostenute entro il 25 giugno 2012 puoi detrarre il 36% della spesa, per un massimo di 48.000 euro.
  • Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 puoi detrarre il 50% della spesa per un massimo di 96.000 euro.
  • Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2014 puoi detrarre il 36% della spesa sostenuta per un massimo di 48.000 euro.

Quali interventi sono detraibili?

Vediamo le situazioni più comuni:
  1. Interventi di manutenzione ordinariarealizzati su parti comuni condominiali, le cui detrazioni vengono divise in base alla quota millesimale. Comprendono interventi come la sostituzione integrale o parziale di pavimenti anche esterni e il rivestimento e tinteggiatura delle pareti esterne o interne.
  2. Interventi di manutenzione straordinaria
    realizzati su singole unità abitative, cioè gli interventi che riguardano il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali di edifici. Ecco alcuni esempi:
    • installazione di ascensori e scale di sicurezza, rifacimento o costruzione di scale interne.
    • Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici.
    • Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna di muri.
    • Nuova pavimentazione esterna o sostituzione della precedente con modifica di superfici e materiali.
    • Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.
    • Realizzazione di recinzioni, muri di cinta o cancellate, sostituzione dei cancelletti d’ingresso con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni, colori).
    • Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi.
    • Sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia esistente.
    • Sostituzione dell’impianto elettrico o integrazione per la messa a norma.
    • Sostituzione o riparazione dell’impianto idraulico con innovazioni rispetto al preesistente.
  3. Ricostruzione dopo evento calamitoso
    o ripristino dell’immobile danneggiato, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
  4. Eliminazione delle barriere architettoniche
    e interventi idonei a favorire la mobilità interna o esterna all’abitazione per le persone portatrici
  5. di handicap ai sensi della legge 104/92.

 

 

 

 

 

Le altre opere agevolabili

Rientrano tra gli interventi detraibili anche altre opere, vediamo alcuni esempi:
  • Opere volte ad evitare gli infortuni domestici (sostituzione del tubo del gas o di una presa, installazione del corrimano...).
  • Interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (grate alle finestre, porte blindate, impianto d'allarme…).
  • Gli interventi volti a conseguire un risparmio energetico e l’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
  • La realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica installato per far fronte ai bisogni energetici.
  • Prestazioni professionali e spese per la progettazione connesse all’intervento di ristrutturazione, come ad esempio la fattura dell’architetto o le perizie e i sopralluoghi necessari, gli oneri di urbanizzazione, l’iva, i bolli e i diritti pagati per concessioni autorizzazioni e denunce.

Attenzione alla data del bonifico

L’agevolazione cui hai diritto dipende dalla data del bonifico di pagamento e non da quella della fattura che documenta la spesa, né quella di esecuzione delle opere. In ogni caso, la detrazione viene divisa in 10 rate annuali di pari importo. La spesa massima detraibile è riferita alla singola unità immobilare, quindi in caso di cointestazione della casa viene suddivisa tra gli aventi diritto, cioè se sono marito e moglie a ristrutturare un’appartamento il limite di 96.000 euro non raddoppia.

Se devi proseguire lavori già iniziati

Se gli interventi realizzati sono la prosecuzione di lavori iniziati in precedenza, per determinare il limite massimo delle spese detraibili devi tenere conto di quelle già sostenute per stabilire il limite massimo di spesa. La detrazione per ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico non è cumulabile con la detrazione per ristrutturazione edilizia. Se gli interventi realizzati rientrano in entrambe le agevolazioni, puoi scegliere quella che più ti conviene.

La Legge Bersani sui Mutui





Diamo un occhiata alla Legge che tutela coloro che hanno acceso un mutuo.

sino a poco tempo fa , ovvero qualche anno, chi accendeva un mutuo e voleva cambiare banca (surroga) doveva sopperire a spese ben consistenti.

con la Legge Bersani sono cambiate molte cose.


Andiamo a capirne qualcosa in più.


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Decreto Legge Bersani


Il famosissimo Decreto Legge Bersani, oramai Legge Bersani, che apportò significative modifiche al mondo dei mutui, è un argomento quanto mai di attualità in questo periodo di crisi economica.

Tutti conoscono senza ombra di dubbio il Decreto legge Bersani, ma quanti conoscono effettivamente le modifiche che il decreto legge Bersani ha apportato al mercato del mutuo casa?
La risposta è che pochi conoscono le modifiche apportate dal decreto legge Bersani. Per questo motivo, ricapitoliamo quali sono le principali modifiche dell’ormai celeberrimo Decreto legge Bersani:
  1. Divieto di clausola penale: A partire dai contratti stipulati dal 02 febbraio 2007, nel caso di estinzione anticipata dei mutui immobiliari stipulati per l’acquisto della prima casa con il decreto legge Bersani è stato introdotto l’inserimento della penale nel contratto di mutuo.
  2. L’ipoteca: 30 giorni dopo l’estinzione totale del mutuo, a seguito del decreto legge Bersani, l’ipoteca si estingue in modo automatico. La banca, ai fini della cancellazione dell’ipoteca, deve inviare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la prova dell’avvenuta estinzione del mutuo. La cancellazione da parte della Conservatoria avviene entro un giorno dalla comunicazione.
  3. Notaio: Grazie al decreto legge Bersani non è più necessario rivolgersi ad un Notaio per l’autentica dell’atto di cancellazione dell’ipoteca.
  4. Portabilità di surroga del Mutuo: Grazie al decreto legge Bersani è possibile estinguere un mutuo in corso contraendo un secondo mutuo con altro istituto. La nuova banca subentra alla precedente nei diritti di ipoteca per cui non è più necessario cancellare la vecchia ipoteca ed iscriverne una nuova. L’atto di surrogazione va presentato sempre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e occorre che venga stipulato tramite una scrittura privata o un atto pubblico.

e se L'inquilino non paga l'affitto ?






Alcune informazioni utili su come procedere se l'inquilino e' moroso e non paga l'affitto.



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Scrivere una lettera raccomandata a.r. in cui si sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro una certa data.(15 gg.)
Rivolgersi ad un avvocato per l'avvio della pratica legale di sfratto, se la morosità persiste e che consiste nelle seguenti azioni:
Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente. Si tratta di un atto in cui si cita l'inquilino moroso a comparire davanti al Giudice e in cui viene fissata la data dell'udienza (da uno a due o tre mesi a seconda dei tribunali).

Il termine di grazia. Se l'inquilino si presenta all'udienza può chiedere il "termine di grazia", cioè un periodo di tempo entro cui poter pagare e saldare la morosità; il Giudice può concedergli fino a tre o quattro mesi per pagare (in genere si tratta di una bella regalia che viene concessa legalmente all'inquilino che può così restare in casa d'altri un po' più a lungo a spese della proprietà, altri tre mesi circa di abbuono).

Convalida. Se non si presenta o non si oppone, allora lo sfratto è convalidato ed il Giudice fissa la data di esecuzione per il rilascio dell'immobile circa un mese dopo (se va bene) la data dell'udienza e manda l'atto alla Cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva in cui si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione l'atto di sfratto se richiesto, dando l'assistenza della forza pubblica.

L'atto di precetto. Se l'inquilino moroso non se ne va con le sue gambe entro la data fissata dal Giudice, occorre che il proprietario a mezzo del suo avvocato gli notifichi l'atto di precetto in cui gli si intima di rilasciare l'unità immobiliare entro circa 10 gg. dalla notifica e che in difetto si procederà con l'esecuzione forzata (si vede che il termine per il rilascio già fissato dal Giudice non vale niente e bisogna ridirglielo; la notifica di solito avviene a mezzo posta, o a mezzo assistenti del tribunale, per cui se l'inquilino non si trova a casa, ritorna all'ufficio postale o nella Casa Comunale e lì resta, se non la vuole andare a ritirare, fino al termine della compiuta giacenza, uno o due mesi circa e i tempi si prolungano ulteriormente).

Monitoria di sgombero. Se non basta ancora e l'inquilino persiste nell'immobile, allora occore procedere con la "monitoria di sgombero", si tratta di un altro atto da notificare all'inquilino in cui l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale notifica al moroso che in una determinata data, ad una determinata ora si recherà presso l'immobile che occupa per buttarlo fuori nelle forme e nei modi di legge ed eventualmente con l'assistenza della forza pubblica. (Qui siamo praticamente nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario che a sua discrezione, in base alla mole di lavoro e alle pratiche che ha da svolgere, può fissare una data vicina a uno o due mesi o lontana... sei o sette mesi...).
E' in questa fase che il proprietario deve dimostrare di essere in regola con le tasse (ICI, IRPEF, Registro) e quindi fornire all'avvocato copia delle ricevute di pagamento dei tributi. Occorre mettersi a cercare in casa dove sono finite le ricevute, trovarle, andare in copisteria e farne delle copie da portare all'avvocato che le allegherà agli atti. (Conviene cercare un avvocato vicino a casa, altrimenti non avrete idea del tempo che si perde in viaggi avanti e indietro; pura vessazione dei proprietari da parte dello Stato).

Ufficiale giudiziario. Se siamo proprio sfigati e l'inquilino è ancora lì, ecco arrivare, dopo circa un anno e forse anche più dall'avvio della pratica, il sospirato Ufficiale Giudiziario che eseguirà materialmente lo sfratto avvalendosi se necessario della forza pubblica, farà cambiare la serratura della porta di casa al fabbro il quale deve essere stato preventivamente chiamato dal proprietario il quale lo dovrà poi pagare.

Verbale di rilascio. A conclusione di tutta la trafila segue il "verbale di rilascio immobile" un atto in cui l'Ufficiale Giudiziario verbalizza l'avvenuto sfratto.

Ma non è mica finita qui !

Inventario. Se nell'immobile sono rimasti i mobili dell'inquilino moroso, l'Ufficiale Giudiziario stilerà una dettagliata distinta di tutto quello che c'è e nominerà il proprietario custode e responsabile degli averi che l'inquilino non è riuscito a portare via. (E qui noi proprietari restiamo fregati un'altra volta, perchè se l'inquilino non se li viene a prendere, deve provvedere il proprietario a fare lo sgombero a proprie spese, salvo rifarsi sull'inquilino moroso, ma questa è una battuta, quindi deve disporre di un giaciglio idoneo ad ospitare i mobili non suoi se vuole realmente liberare il suo immobile, altrimenti li deve lasciare dove sono e avviare un'altra pratica burocratica...) insomma la storia è infinita...